mercoledì 14 aprile 2010

Fotovoltaico per Condominio

E' possibile installare un impianto fotovoltaico sul tetto di un condominio?
Certo. Bisogna però ricordare che un impianto fotovoltaico è collegato ad un contatore già esistente e intestato ad una persona fisica o giuridica, nel nostro caso il contatore sarà sicuramente intestato al condominio.
Quindi ne consegue che una singola famiglia non può beneficiare dell'incentivo economico ed energetico dell'impianto da sola, ma sarà l'utenza delle parti in comune che beneficerà di tali vantaggi.
Il condominio deve approvare con la maggioranza prevista dal regolamento condominiale la realizzazione dell'impianto, dopo di che, collegato l'impianto in rete i benefici economici del conto energia saranno a favore di tutto il condominio e mai di uno o pochi condomini.

I vantaggi sono anche fiscali.
La Circolare n° E/46 dell'Agenzia delle entrate (Roma 19 luglio2009) riporta un punto specifico sulla disciplina fiscale applicabile ed impianti che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, utilizza un impianto fotovoltaico a soli fini privati, tra cui anche i condomini.

Art. 9.1 Circ. E/46 Ag. delle Entrate (19/07/09)

Persona fisica o ente non commerciale che, al di fuori dell’esercizio di
attività di impresa, utilizza un impianto fotovoltaico a soli fini privati
L’utilizzo dell’impianto a soli fini privati si verifica ogniqualvolta il
soggetto, persona fisica o ente non commerciale, produce energia elettrica
esclusivamente per usi “domestici”, di illuminazione, alimentazione di
elettrodomestici, ecc..
Il vantaggio che il soggetto consegue in tale circostanza è duplice: da un
lato il costo per l’approvvigionamento dell’energia è ridotto o addirittura
azzerato (se l’energia prodotta risulta sufficiente al proprio fabbisogno),
dall’altro, usufruisce del contributo (tariffa incentivante) in ragione dell’energia
prodotta.
Dal punto di vista tributario, in tale fattispecie la tariffa incentivante
percepita dal responsabile dell’impianto non assume alcuna rilevanza, sia ai fini
IVA, in assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi del tributo, sia ai fini delle
imposte dirette, configurando un contributo a fondo perduto non riconducibile ad
alcuna delle categorie reddituali di cui all’articolo 6, comma 1, del TUIR.
In particolare, la tariffa non è riconducibile neppure alla categoria dei
redditi diversi, in quanto non rientra in alcuna delle ipotesi contemplate
dall’articolo 67 del TUIR. Nella fattispecie, infatti, l’assenza di una specifica
obbligazione a carico del soggetto che riceve il contributo esclude anche che lo
stesso possa configurare un reddito derivante “dalla assunzione di obblighi di
fare non fare, o permettere” di cui al comma 1, lettera l), del richiamato articolo
67 del TUIR.
Quanto sopra affermato si può ritenere valido anche in relazione ad un
impianto fotovoltaico realizzato da un condominio che produce energia elettrica
destinata esclusivamente a soddisfare i consumi condominiali.


Fotovoltaico Abruzzo

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