sabato 27 febbraio 2010

FOTOVOLTAICO E VENDITA INDIRETTA DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA

Vendita “indiretta” ai sensi della delibera AEEG n. 280/07
Ai sensi della delibera AEEG n. 280/07, il soggetto che acquista l’energia immessa nella rete è il GSE indipendentemente dalla rete alla quale è connesso l’impianto.
Il produttore che intenda aderire al regime di ritiro dedicato è tenuto a proporre istanza e sottoscrivere una convenzione con il GSE attraverso la sezione “Ritiro dedicato”, appositamente predisposta nel sito internet del GSE, all’indirizzo www.gsel.it. A tale indirizzo il produttore potrà, inoltre, trovare tutte le informazioni necessarie ed il supporto tecnico utile a portare a termine la domanda.

Corrispettivi del Ritiro dedicato
Per l’accesso al regime di ritiro dedicato il produttore riconosce al GSE un corrispettivo per il recupero dei costi amministrativi pari allo 0,5% del controvalore della remunerazione dell’energia ritirata, fino a un massimo di 3.500 euro all’anno per impianto (articolo 4, comma 2, lettera e), delibera 280/07).
Nel caso di un impianto di potenza attiva nominale (che nel caso di impianti fotovoltaici corrispondente alla somma della potenza di picco di tutti i moduli fotovoltaici) superiore a 50 kW il produttore riconosce al GSE un ulteriore corrispettivo per il servizio di aggregazione delle misure (articolo 4, comma 2, lettera c), delibera 280/07).
Infine, il GSE fa da tramite nei rapporti di regolazione dei corrispettivi di trasmissione che il produttore deve ricevere o corrispondere per il servizio di trasmissione dell’energia elettrica (articolo 10, comma 2, delibera 280/07).

Prezzi di ritiro dell’energia elettrica
Per l’energia elettrica immessa in rete e oggetto della convenzione, il GSE riconosce al produttore, per ciascuna ora, il prezzo di mercato riferito alla zona in cui è collocato l’impianto (articolo 6 delibera 280/07).
Per gli impianti di potenza attiva nominale fino a 1 MW sono stati definiti prezzi minimi garantiti (articolo 7, comma 1, delibera 280/07) aggiornati periodicamente dall’AEEG.
I prezzi minimi garantiti, richiesti dal produttore alla presentazione della istanza, vengono riconosciuti dal GSE limitatamente ai primi 2 milioni di kWh di energia elettrica immessa su base annua. Nel caso in cui al termine di ciascun anno solare la valorizzazione a prezzi minimi garantiti dovesse risultare inferiore a quella ottenibile a prezzi di mercato, il GSE riconoscerà al produttore il relativo conguaglio.
Si evidenzia che questo tipo di vendita “indiretta” dell’energia prodotta ed immessa in rete dall’impianto è, di norma, quello consigliabile per le produzioni caratteristiche degli impianti fotovoltaici sia per la semplicità gestionale che per la maggiore redditività dei prezzi minimi garantiti dalla “280/07” rispetto ai prezzi di mercato.