mercoledì 17 febbraio 2010

FAQ sul Fotovoltaico

Tratto dal sito ufficiale del GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) maggiori informazioni su www.gse.it
1 Informazioni sugli impianti fotovoltaici e sui criteri d’incentivazione in conto energia

TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA

1.1 Che cosa è un impianto fotovoltaico?
Un impianto fotovoltaico trasforma direttamente l’energia solare in energia elettrica.
Esso è composto essenzialmente da:
moduli o pannelli fotovoltaici;
inverter, che trasforma la corrente continua generata dai moduli in corrente alternata;
quadri elettrici e cavi di collegamento.
I moduli sono costituiti da celle in materiale semiconduttore, il più utilizzato dei quali è il silicio cristallino. Essi rappresentano la parte
attiva del sistema perché convertono la radiazione solare in energia elettrica.
Gli impianti fotovoltaici possono essere connessi alla rete elettrica di distribuzione (grid-connected) o direttamente a utenze isolate
(stand-alone), tipicamente per assicurare la disponibilità di energia elettrica in zone isolate.

1.2 Quali sono i vantaggi della tecnologia fotovoltaica?
I vantaggi possono riassumersi in:
assenza di qualsiasi tipo di emissione inquinante;
risparmio di combustibili fossili;
affidabilità degli impianti poiché non esistono parti in movimento;
costi di esercizio e manutenzione ridotti al minimo;
modularità del sistema (per aumentare la potenza dell’impianto è sufficiente aumentare il numero dei moduli).
Peraltro è da tener presente che l’impianto fotovoltaico è caratterizzato da un elevato costo iniziale (dovuto essenzialmente all’elevato
costo dei moduli) e da una produzione discontinua a causa della variabilità della fonte energetica (il sole).

1.3 Che differenza c’è tra un impianto fotovoltaico ed un impianto solare termico?
Entrambe le tipologie d’impianto utilizzano il sole come fonte energetica, catturandone la radiazione attraverso superfici captanti:
mentre i moduli fotovoltaici trasformano direttamente la radiazione solare in energia elettrica, i pannelli solari termici utilizzano l’energia
termica del sole per riscaldare l’acqua da utilizzare per uso igienico sanitario o per il riscaldamento degli ambienti.
 

1.4 Cosa si intende per potenza nominale dell’impianto fotovoltaico?
La potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico è la potenza elettrica dell'impianto determinata dalla
somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo
impianto, misurate alle condizioni standard (temperatura pari a 25 °C e radiazione pari a 1.000 W/m²).

1.5 Dove può essere installato un impianto fotovoltaico?
I moduli fotovoltaici possono essere collocati su qualsiasi pertinenza di un immobile (tetto, facciata, terrazzo, ecc…) o sul terreno. La
decisione deve essere presa in base all’esistenza sul sito d’installazione dei seguenti requisiti:
disponibilità di spazio necessario per installare i moduli;
corretta esposizione ed inclinazione della superficie dei moduli.
Le condizioni ottimali in l’Italia sono:
esposizione SUD (accettabile anche SUD-EST, SUD-OVEST, con ridotta perdita di produzione);
inclinazione dei moduli compresa fra 25°(latitudini più meridionali) e 35°(latitudini più settentrionali);
assenza di ostacoli in grado di creare ombreggiamento.

1.6 Quanto spazio occupa un impianto fotovoltaico?
Facendo riferimento soprattutto alle piccole applicazioni (tetti fotovoltaici) e a moduli di silicio cristallino, un valore indicativo di
occupazione di superficie è di circa 8 -10 mq per kW di potenza nominale installata.

1.7 Quanta elettricità produce un impianto fotovoltaico?
La produzione elettrica annua di un impianto fotovoltaico dipende da diversi fattori:
radiazione solare incidente sul sito d’installazione;
orientamento ed inclinazione della superficie dei moduli;
assenza/presenza di ombreggiamenti;
prestazioni tecniche dei componenti dell’impianto (moduli, inverter ed altre apparecchiature).
Prendendo come riferimento un impianto da 1 kW di potenza nominale, con orientamento ed inclinazione ottimali ed assenza di
ombreggiamento, non dotato di dispositivo di “inseguimento” del sole, in Italia è possibile stimare le seguenti producibilità annue
massime:
regioni settentrionali 1.000 – 1.100 kWh/anno
regioni centrali 1.200 – 1.300 kWh/anno
regioni meridionali 1.400 – 1.500 kWh/anno
E’ opportuno sottolineare che il consumo annuo elettrico medio di una famiglia italiana è pari a circa 3.000 kWh.
Sul sito http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/countries/europe/g13y_it.png è riportata la mappa della radiazione solare annuale sul territorio
Italiano.

1.8 Quali sono le modalità di connessione in rete dell’impianto fotovoltaico?
Lo schema di connessione dell’impianto alla rete è definito dal gestore di rete a cui l’impianto deve essere connesso.
E’ necessario pertanto fare riferimento alle norme tecniche rese disponibili dal gestore di rete locale (ad es. per la rete di ENEL
Distribuzione le DK 5940 per gli impianti da connettere alla rete in BT, le DK 5740 per gli impianti in MT).
Inoltre è possibile consultare la norma CEI 11-20 per la connessione in rete degli impianti di produzione collegati alle reti BT e MT.

1.9 Quanto costa un impianto fotovoltaico ed a quanto ammontano i costi di manutenzione?
Valori orientativi di costo dell’impianto vanno da 7.000 €/ kWp per gli impianti di piccola taglia a poco meno di 5.000 €/kWp per impianti
di grosse dimensioni.
Il costo annuo di manutenzione è abbastanza contenuto: normalmente è stimato in circa l’1% del costo dell’impianto.

1.10 Quanto tempo può durare un impianto fotovoltaico?
Nelle analisi tecniche ed economiche si usa fare riferimento ad una vita utile complessiva di 20-25 anni. In particolare, i moduli, che
rappresentano i componenti economicamente più rilevanti, hanno in generale una durata di vita garantita dai produttori oltre i 20 anni.

1.11 A chi va inoltrata la richiesta di connessione alla rete di un impianto fotovoltaico?
Il soggetto responsabile che intende realizzare l’impianto fotovoltaico inoltra al gestore di rete locale richiesta di connessione alla rete (a
seconda dell’ubicazione degli impianti Enel Distribuzione, ACEA, AEM, AEM Torino, ecc.).
Per quanto riguarda gli impianti da collegare alla rete di Enel Distribuzione, le informazioni per la domanda di connessione e scambio
possono essere reperite al seguente indirizzo web:
http://www.enel.it/sportello_online/elettricita/sicurezzarisparmio/efficienza/fotovoltaico/connessione/

1.12 Come si può valutare la produzione annua attesa di energia elettrica?
La valutazione può essere effettuata a partire dai dati di insolazione del territorio italiano su superficie orizzontale riportati nella Norma
UNI 10349: “Riscaldamento e Raffrescamento degli edifici. Dati climatici”.
I suddetti dati debbono essere corretti in relazione all’effettiva esposizione ed inclinazione del campo fotovoltaico e trasformati in
producibilità annua sulla base del rendimento dell’impianto. Esistono specifici software che permettono di eseguire tale calcolo.
Valori indicativi della produzione annua attesa sono compresi, per ogni kW di potenza installata, fra 1.000 kWh nelle regioni
settentrionali e 1.500 kWh in quelle meridionali.

1.13 Per quali tipologia di impianti è necessario richiedere la licenza all’Ufficio Tecnico di Finanza (UTF)?
Sono soggetti alla Denuncia di Officina Elettrica e a licenza di esercizio UTF gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW (legge
133/99).
Nel caso in cui l’impianto ricada in territori montani, sono soggetti a tale obbligo solo gli impianti di potenza superiore a 30 kW.
CONTO ENERGIA

1.14 Che cosa s’intende per meccanismo d’incentivazione “in conto energia”?
Mentre con l’espressione “incentivazione in conto capitale” si intende l’erogazione di un contributo per l’investimento necessario per la
realizzazione di un impianto, con l’espressione “conto energia” viene indicato un meccanismo di incentivazione che remunera l’energia
elettrica prodotta da un impianto per un certo numero di anni.

1.15 Chi effettua l’erogazione delle tariffe incentivanti?
L’incentivo viene erogato dal Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a..

1.16 Dove è possibile consultare le tariffe incentivanti?
I valori delle tariffe incentivanti individuati dai decreti ministeriali sono pubblicati sul sito www.gsel.it.

1.17 Per quanti anni sono erogate le tariffe incentivanti e cosa succede al termine del periodo di incentivazione?
L’incentivazione è erogata per venti anni. Al termine del periodo ventennale non si interrompono i benefici derivanti da:
scambio sul posto dell’elettricità per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW che abbiano optato per tale disciplina;
remunerazione dell’elettricità consegnata alla rete per tutti gli impianti di potenza ad eccezione di quelli di potenza fino a 20 kW che
abbiano optato per il servizio di scambio sul posto.

1.18 Usufruendo delle tariffe del “conto energia", in quanto tempo si recupera il capitale investito?
In prima approssimazione si può stimare un tempo di ritorno del capitale investito compreso tra 8 e 12 anni. Tuttavia bisogna tener
conto che esso dipende da diverse variabili quali ad esempio: la quantità di radiazione solare disponibile (dipendente dalla latitudine del
sito d’installazione e dall’orientamento), il costo per kW dell’investimento (dipendente dalla taglia dell’impianto), la valorizzazione
dell’energia prodotta (valore delle tariffe incentivanti e valore dell’energia utilizzata) e l’eventuale riconoscimento del premio legato ad
un uso efficiente dell’energia (solo per gli impianti fotovoltaici di cui all’art. 7 del DM 19 febbraio 2007).

1.19 Che cosa si intende per gestore di rete locale e per distributore locale?
Il gestore di rete locale è il soggetto a cui è affidata la gestione della rete elettrica relativa al sito in cui sarà installato l’impianto
fotovoltaico del richiedente. Ad esso andranno inviate le richieste relative alla connessione alla rete dell’impianto ed all’eventuale
installazione dei contatori di misura dell’energia elettrica.
Il distributore locale è il soggetto che si occupa della fornitura di energia elettrica ai clienti vincolati; può coincidere con il gestore di rete
nel caso abbia la proprietà della rete di distribuzione a cui è allacciata l’utenza.

1.20 Che differenza c’è tra mercato vincolato e mercato libero?
Il mercato vincolato comprende tutti i clienti che possono stipulare contratti di fornitura elettrica esclusivamente con il distributore che
esercita il servizio nell’area territoriale in cui detto cliente è localizzato.
Diversamente, fanno parte del mercato libero i clienti che hanno la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore,
distributore o grossista, sia in Italia che all’estero, senza dipendere dal distributore alla cui rete elettrica sono allacciati. Dal 1° luglio
2004 è idoneo qualsiasi cliente diverso dal cliente domestico.
Si precisa tuttavia che dal 1° luglio 2007 anche i clienti domestici potranno accedere al mercato libero.

1.21 Che cosa è il servizio di scambio sul posto?
Con il termine scambio sul posto (Delibera AEEG 28/06) si intende il servizio erogato dal distributore locale competente nell’ambito
territoriale in cui è ubicato l’impianto fotovoltaico.
Tale servizio consiste nell’operare un saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete dall’impianto medesimo e l’energia elettrica
prelevata dalla rete dall’utenza connessa a tale impianto.
È possibile avvalersi dello scambio sul posto solo se il punto di immissione e di prelievo dell’energia elettrica scambiata con la rete
coincidono.
Possono richiedere di usufruire del servizio di scambio sul posto i clienti del mercato vincolato e i clienti del mercato libero che hanno la
disponibilità di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW.

1.22 Sono disponibili le informazioni sul numero di impianti entrati in esercizio ammessi alle tariffe incentivanti pervenute e sull’ammontare dei MW cumulati per le diverse taglie di impianti fotovoltaici?
Il GSE rende nota sul proprio sito www.gsel.it, la potenza nominale cumulata degli impianti in esercizio che hanno ottenuto le tariffe
incentivanti nell’ambito dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e, separatamente, la potenza cumulata degli
impianti entrati in esercizio nell’ambito del DM 19 febbraio 2007.

1.23 Viene effettuato un monitoraggio degli impianti fotovoltaici ammessi al conto energia?
Sì. L’ENEA, coordinandosi con il GSE, effettua un monitoraggio tecnologico per la caratterizzazione delle prestazioni energetiche e delle
tecnologie impiegate per gli impianti realizzati secondo il DM 28 Luglio 2005, DM 6 febbraio 2006 e DM 19 febbraio 2007.

1.24 L’acquisto dell’impianto fotovoltaico a mezzo locazione finanziaria è compatibile con il conto energia?
Si.

1.25 Può il GSE installare impianti fotovoltaici o dare suggerimenti sulla loro progettazione, o fare studi di fattibilità? In alternativa è possibile avere una lista di installatori o progettisti cui rivolgersi?
Tra i compiti del GSE non rientra nessuno di quelli indicati. Tuttavia si potrà fare riferimento alle Associazioni di categoria o anche al sito
web di ISES Italia (www.isesitalia.it), sezione italiana della International Solar Energy Society.

1.26 Vengono eseguite delle verifiche sugli impianti?
Il GSE effettua verifiche sugli impianti, avvalendosi anche della collaborazione di soggetti terzi abilitati, per appurare la conformità delle
opere ai progetti e la veridicità dei dati trasmessi dai soggetti responsabili.

REQUISITI SOGGETTO RESPONSABILE

1.27 Se una persona fisica è proprietaria di più immobili in luoghi separati, può realizzare un impianto per ciascuno degli immobili?
Si.

1.28 Il proprietario di un immobile dato in affitto a terzi può installare dei pannelli sul tetto dell’immobile e richiedere un contatore per
immettere energia in rete, pur non avendo né installato, né intestato a proprio nome alcun contatore per la fornitura di energia in quel sito?

Può farlo se la potenza dell’impianto fotovoltaico è superiore a 20 kW, oppure, nel caso di impianto di potenza non superiore a 20 kW,
qualora non si sia optato per il servizio di scambio sul posto.
Restano fermi, comunque, i diversi ed ulteriori rapporti tra proprietario e conduttore, disciplinati dal relativo contratto di locazione.

REQUISITI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

1.29 Possono accedere all’incentivo impianti non collegati alla rete elettrica?
No, il meccanismo del “conto energia” premia unicamente gli impianti collegati alla rete elettrica, ivi incluse le piccole reti isolate di cui
all’art. 2, comma 17 del D.Lgs. 79/1999.
Ogni singolo impianto dovrà essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica non condiviso con altri impianti
fotovoltaici come definito nel art. 4 comma 9 del DM 19 febbraio 2007.

1.30 E’ possibile accumulare l’energia fotovoltaica prodotta?
E’ possibile ed è particolarmente utile per gli impianti fotovoltaici non collegati alla rete elettrica (rifugi di montagna, ecc.), la cui
produzione, si ricorda, al momento non è ancora incentivata.
Invece, per gli impianti incentivati collegati alla rete l’energia in eccesso rispetto ai consumi può:
essere immessa in rete e prelevata successivamente quando la produzione è inferiore ai consumi (impianti non superiori a 20 kW che
scelgono il servizio di scambio sul posto);
essere venduta al gestore di rete (impianti che scelgono cessione in rete).

1.31 E’ possibile realizzare un impianto di potenza che produca in eccesso rispetto ai propri consumi?
E’ possibile, ma è bene distinguere due casi:
per impianti di potenza non superiore a 20 kW che usufruiscono del servizio di scambio sul posto, l’energia elettrica immessa in rete e
non consumata nell’anno di riferimento costituisce un credito, in termini di energia ma non in termini economici, che può essere
utilizzato nel corso dei tre anni successivi a quello in cui matura. Al termine dei tre anni successivi, l’eventuale credito residuo viene
annullato;
per impianti di potenza superiore a 20 kW e per quelli di potenza fino a 20 kW che non accedono al servizio di scambio sul posto, è
possibile cedere in rete, vendendola, l’energia non consumata in loco.

1.32 E’ possibile installare un impianto fotovoltaico su un condominio eventualmente utilizzando parti in comune?
Sì, previa autorizzazione dell’assemblea condominiale.

1.33 E’ possibile realizzare impianti fotovoltaici con componenti già utilizzati in altri impianti?
No, i componenti devono essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti.

1.34 Se per un impianto fotovoltaico fosse necessario realizzare una cabina MT/BT per la connessione in rete, sarebbe il GSE a sopportare i costi?
La materia è regolata da Delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG). I costi non sono a carico del GSE.

1.35 Cosa si intende per potenziamento dell’impianto fotovoltaico?
Il potenziamento è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un
incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non
inferiore a 1 kW.
La produzione incentivata è quella che eccede la media aritmetica delle produzioni annue degli ultimi due anni.
Per gli interventi di potenziamento su impianti non muniti del gruppo di misura dell’energia prodotta, la produzione aggiuntiva è pari
all’energia totale prodotta a seguito dell’intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l’incremento di potenza e la potenza
totale dopo il potenziamento.

1.36 Cosa si intende per rifacimento dell’impianto fotovoltaico?
E’ l’intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione
con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.

MISURE ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI

1.37 Chi effettua le letture dell’energia prodotta?
Il soggetto che effettua le letture è diverso a seconda della potenza dell’impianto.
In dettaglio, nel caso di impianti con potenza nominale:
Compresa fra 1 e 20 kW, che si avvalgano o meno del servizio di scambio sul posto, è il gestore locale di rete che effettua la rilevazione
dell’energia elettrica prodotta, oltre all’installazione ed alla manutenzione delle apparecchiature di misura;
Maggiore di 20 kW, che immettono in rete tutta l’energia elettrica prodotta, è il gestore locale di rete cui l’impianto è connesso che
effettua la rilevazione. Inoltre, i soggetti responsabili debbono inviare, su base annuale e riferita all’anno solare precedente, copia della
dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all’Ufficio Tecnico di Finanza;
Maggiore di 20 kW, che non immettono in rete tutta l’energia elettrica prodotta, il soggetto responsabile può scegliere se avvalersi o
meno del gestore di rete cui l’impianto è collegato per la rilevazione dell’energia prodotta. Anche in questo caso il soggetto responsabile
deve trasmettere al soggetto attuatore, su base annuale e riferita all’anno solare precedente, copia della dichiarazione presentata
all’Ufficio Tecnico di Finanza.

1.38 Cosa si intende per “codice con il quale è identificato l’impianto da parte dello stesso soggetto che effettua e comunica le misure”?
Per tutti gli impianti fotovoltaici il soggetto responsabile deve richiedere al gestore di rete locale della rete elettrica il codice che intende
utilizzare per la trasmissione delle misure.
I principali gestori di rete locali hanno garantito la disponibilità ad utilizzare il codice POD (Point of Delivery), introdotto dalla delibera
AEEG 293/05.
Si riporta di seguito un esempio di codice POD:
IT 123 E 12345678 K
costituito da:
codice paese: sigla obbligatoria ´IT´ per ITALIA
codice distributore: codice progressivo numerico di 3 cifre che garantisce l´univocità del distributore assegnato da Terna a ciascun
distributore
codice tipologia di servizio: sigla obbligatoria ´E´ per ENERGIA ELETTRICA
codice numerico: codice numerico (preferibilmente progressivo) di 8 cifre che garantisce l´univocità del punto di prelievo
chiave di controllo: opzionale.

1.39 Come vengono comunicate le letture al GSE?
Nel caso in cui il soggetto responsabile si avvalga del gestore di rete locale o di altro soggetto abilitato/incaricato per il servizio di
misura, sarà lo stesso a comunicare le letture.
In caso in cui il soggetto responsabile si occupi direttamente del servizio di misura, le letture saranno comunicate attraverso il portale
web messo a disposizione dal GSE, accedendo con User ID e Password fornite a valle della comunicazione di inizio lavori.

1.40 Quando iniziano ad essere erogati gli incentivi?
Gli incentivi vengono erogati a valle della stipula della convenzione e sono calcolati dal momento dell’entrata in esercizio dell’impianto.

1.41 Con quale scadenza vengono effettuati i pagamenti?
Come evidenziato in convenzione, i pagamenti vengono effettuati con valuta ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello
d’invio delle misure da parte del soggetto competente (soggetto responsabile o gestore di rete).

1.42 In quale modo deve essere comunicata la variazione di coordinate bancarie?
A mezzo raccomandata . Le nuove coordinate bancarie vengono tenute in considerazione a partire dal mese successivo a quello di
arrivo della comunicazione al GSE.

1.43 Può essere indicato in scheda anagrafica un c/c intestato ad un soggetto diverso da soggetto responsabile?
Il c/c deve essere intestato al soggetto responsabile. Soltanto nel caso di cessione del credito le coordinate bancarie devono essere
quelle del cessionario.

1.44 È possibile la cessione del credito?
Si.

1.45 Come deve essere comunicata l’eventuale cessione del credito?
La cessione del credito deve essere notificata al GSE a mezzo ufficiale giudiziario.

1.46 Quali requisiti deve avere l’atto di cessione del credito?
La procedura prevede che l’atto di cessione dei crediti (ed eventualmente la sua revoca) ovvero il mandato irrevocabile all’incasso,
presenti:
la firma autenticata ;
nei casi in cui il soggetto responsabile sia una persona giuridica, l’attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore devono essere
dimostrati attraverso certificazione notarile o idoneo documento della Cancelleria commerciale del Tribunale o della C.C.I.A.A. (con data
del certificato non anteriore a 90 giorni dall’atto di significazione);
notifica al GSE a mezzo Ufficiale Giudiziario.

1.47 Vi sono altre modalità operative per attivare la cessione del credito?
La comunicazione di cessione del credito può avvenire mediante una procedura semplificata nel caso in cui il soggetto cessionario sia un
primario Istituto bancario che abbia sottoscritto con il GSE apposito accordo quadro.

1.48 Cosa si intende per “informazioni sui pagamenti” evidenziata nella scheda anagrafica?
Si intende la modalità con cui il soggetto responsabile decide di ricevere le informazioni relative ai pagamenti effettuati.
La scelta viene fatta in sede di compilazione della scheda anagrafica e può essere:
WEB: il soggetto responsabile accedendo al portale vede i dettagli relativi al pagamento (importo, periodo di competenza, data valuta,
coordinate bancarie)
POSTA ORDINARIA: al soggetto responsabile viene recapitato un avviso di pagamento cartaceo che riporta tutte le informazioni relative
al pagamento.

1.49 Viene inviata una mail di avviso di pagamento?
Al momento non viene inviata nessuna mail di avviso, sarà prevista in futuro l’attivazione di tale procedura.

1.50 Il gestore di rete locale può pretendere che l’impianto resti in servizio per 20 anni? E se l’impianto dovesse essere fermato per manutenzione straordinaria del tetto o per demolizione dell’edificio?
Il gestore non può pretendere che l’impianto resti in servizio per 20 anni. Poiché l’incentivazione è in conto energia l’impianto ha diritto
alla tariffa incentivante per un massimo di 20 anni solo a fronte dell’energia effettivamente prodotta.

ALTRE FORME DI REMUNERAZIONE DELL’ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI

1.51 In aggiunta alla tariffa incentivante vi sono altri meccanismi che remunerano l’elettricità prodotta?
Se un soggetto è titolare o ha la disponibilità di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 kW, può, in alternativa:
vendere l’energia elettrica prodotta sul mercato libero:
attraverso contratti bilaterali con grossisti o clienti finali liberi;
attraverso la Borsa elettrica;
vendere a prezzo amministrato l’energia elettrica prodotta al gestore di rete cui l’impianto è collegato;
usufruire del servizio di scambio sul posto, facendone richiesta all’impresa distributrice competente sul territorio ove l’impianto è
ubicato.
Per gli impianti di potenza superiore a 20 kW, sono disponibili solo le opzioni a. e b..

1.52 Per impianti di potenza superiore a 20 kW, bisogna dichiarare come autoproduttore a fine anno all’UTF solo l’eccedenza che va in rete o la totale energia prodotta?
Nella dichiarazione di produzione di energia elettrica da presentare all’Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) va indicata la totale energia
prodotta.

1.53 Nel caso in cui un soggetto responsabile decida di vendere a prezzo amministrato l’energia elettrica prodotta al gestore di rete cui l’impianto è collegato, a quanto ammontano le tariffe di vendita?
La cessione in rete dell’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili a prezzo amministrato è regolata dalla Delibera AEEG n° 34/2005
(http://www.autorita.energia.it/docs/05/034-05.htm).
I prezzi di cessione sono fissati mensilmente dalla società Acquirente Unico S.p.A. che li pubblica l’ultimo giorno feriale di ogni mese sul
proprio sito internet (http://www.acquirenteunico.it); i prezzi sono riportati nella prima colonna del documento (indicata come “Comma
30.1 a)”) e sono relativi al mese precedente a quello della pubblicazione.
I prezzi sono indicati per fascia oraria, ma il produttore può optare per un prezzo unico all’atto della stipula della convenzione con il
distributore.
Per gli impianti di produzione con potenza fino a 1 MW, ai primi due milioni di kWh annui prodotti sono garantiti i seguenti prezzi
minimi:
da 0 a 500.000 kWh annui 0,964 €/MWh;
da 501.000 a 1.000.000 kWh annui 0,812 €/MWh;
da 1.000.001 a 2.000.000 kWh annui 0,710 €/MWh.
Tali prezzi minimi, riferiti all’anno 2007, sono aggiornati dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas su base annuale, applicando ai valori
in vigore nell’anno solare precedente il quaranta percento (40%) del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati rilevati dall’ISTAT

ASPETTI FISCALI

1.54 Il contributo è soggetto ad IVA?
No.

1.55 Il contributo è soggetto a tassazione diretta?
Dipende dallo specifico regime fiscale di ogni soggetto responsabile, in particolar modo dall’applicabilità ai redditi percepiti dal soggetto
responsabile e quindi anche al contributo del regime previsto per la tassazione dei redditi di impresa.
Si segnala comunque che si è in attesa di un pronunciamento da parte della Amministrazione Finanziaria circa le modalità di tassazione di tali contributi .

INFORMAZIONI GENERALI SUL NUOVO CONTO ENERGIA

2.1 Chi è il soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico?
Il DM 19 febbraio 2007 definisce il soggetto responsabile dell’esercizio dell’impianto come colui che ha diritto, nel rispetto delle
disposizioni del DM, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti.

2.2 Chi può beneficiare dell’incentivazione?
Possono beneficiare dell’incentivazione:
le persone fisiche;
le persone giuridiche;
i soggetti pubblici;
i condomini di unità abitative e/o di edifici;
che siano soggetti responsabili di impianti fotovoltaici realizzati in conformità ai requisiti del DM 19 febbraio 2007 e che non beneficino e
non abbiano beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.

2.3 A quale energia viene riconosciuto l’incentivo?
L’elettricità che viene remunerata con le nuove tariffe incentivanti è quella prodotta dall’impianto, misurata da un apposito contatore
posto all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l’eventuale trasformatore, prima che
essa sia resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica.

2.4 I soggetti idonei non ammessi al beneficio dell’incentivo per esaurimento del limite di potenza annuale del DM 28 Luglio 2005 e 6
febbraio 2006 hanno priorità di accesso alle tariffe del nuovo DM 19 febbraio 2007?

No, i soggetti responsabili idonei ma non ammessi dovranno ripresentare richiesta secondo quanto previsto nel DM 19 febbraio 2007
senza che venga riconosciuta loro alcuna priorità.

2.5 Sono previsti incentivi per gli impianti entrati in esercizio tra il 1° Ottobre 2005 e la data di entrata in vigore della Delibera AEEG n° 90/07?
Si, sono previsti incentivi purché gli impianti siano stati realizzati nel rispetto dei DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006 e purché non
beneficino o non abbiano beneficiato delle tariffe di cui ai medesimi decreti.
I soggetti responsabili di tali impianti devono inoltrare la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della Delibera AEEG n°90/07 (13 aprile 2007) pena la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante. La
tariffa applicata è quella prevista dall’articolo 6 del DM 19 febbraio 2007 per gli impianti entrati in esercizio nel 2007.

2.6 Per gli impianti fotovoltaici realizzati in silicio amorfo da persone fisiche entrati in esercizio tra il 1° Ottobre 2005 e la data di entrata in vigore della Delibera AEEG n° 90/07 sono previsti incentivi?
No, poiché non sono realizzati nel rispetto dei DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006.

2.7 A quanto ammontano le tariffe incentivanti per il fotovoltaico?
Le tariffe, che rimangono costanti in termini di moneta corrente per la durata del periodo di incentivazione pari a 20 anni, sono
differenziate in base alla taglia degli impianti ed al grado di integrazione architettonica:
Taglia di potenza dell’impianto Non integrato (€/kWh) Parzialmente integrato (€/kWh) Integrato (€/kWh)
1 kW P 3 kW 0,40 0,44 0,49
3 kW < P 20 kW 0,38 0,42 0,46
P > 20 kW 0,36 0,40 0,44
Per tutte le taglie, i valori delle tariffe sopramenzionati sono riferiti ad impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente fra il 13
aprile 2007 (data di emanazione della Delibera AEEG n°90/07, prevista dal DM 19 febbraio 2007)ed il 31 dicembre 2008.
Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, le tariffe sono decurtate del
2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008, con arrotondamento alla terza cifra decimale.
Le suddette tariffe sono incrementate del 5% (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale) nei seguenti casi, non
cumulabili fra di loro:
impianti maggiori di 3 kW di potenza non integrati architettonicamente, i cui soggetti responsabili impiegano l’energia elettrica prodotta
in modo tale da conseguire il titolo di autoproduttori (ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 79/99 e successive modifiche e
integrazioni);
impianti i cui soggetti responsabili sono scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado o strutture sanitarie pubbliche;
impianti integrati (integrazione “totale” ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b3) del DM 19 febbraio 2007) in sostituzione di
coperture in eternit o comunque contenenti amianto realizzati in superfici esterne degli involucri di:
edifici,
fabbricati,
strutture edilizie di destinazione agricola;
impianti i cui soggetti sono Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in base all’ultimo censimento ISTAT (incluse Municipalità
e Circoscrizioni, sempre che abbiano una loro autonomia e siano sotto i 5000 abitanti);
Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto e che alimentano, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o
asservite ad unità immobiliari di edifici (ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del D. Lgs. n. 192/05) è prevista l’applicazione di un premio
aggiuntivo abbinato ad un uso efficiente dell’energia.
Per gli anni successivi al 2010, le tariffe sono ridefinite con appositi decreti interministeriali, in mancanza dei quali si continueranno ad
applicare le tariffe definite per gli impianti che entrano in esercizio nel 2010.

2.8 Quali impianti possono accedere all’incentivazione?
Possono accedere alle tariffe incentivanti, riconosciute all’energia prodotta, gli impianti fotovoltaici di potenza nominale uguale o
maggiore di 1 kW, collegati alla rete elettrica, entrati in esercizio in data successiva all’emanazione della Delibera AEEG n° 90/07:
a seguito di nuova costruzione;
a seguito di rifacimento totale;
a seguito di potenziamento.
Sono ammessi alle tariffe incentivanti previste dal DM 19 febbraio 2007 anche gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente
tra il 1° Ottobre 2005 e l’entrata in vigore della Delibera AEEG n°90/07, sempreché tali impianti:
siano stati realizzati nel rispetto delle condizioni dei DM 28 luglio 2005 DM 6 febbraio 2006;
non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe dei predetti DM.
In tal caso, la richiesta di concessione della tariffa deve pervenire entro 90 giorni dall’emanazione della Delibera AEEG n° 90/07, pena la
decadenza dal diritto alla richiesta dell’incentivazione. Le tariffe applicate sono quelle previste per l’anno 2007 dal DM 19 febbraio 2007.

2.9 Esiste un limite massimo di potenza nominale per la realizzazione del singolo impianto fotovoltaico?
No, è possibile realizzare impianti di qualsiasi taglia superiore a un 1 kW.

2.10 Quali tipologie di impianti fotovoltaici sono previste dal DM 19 febbraio 2007?
Il DM 19 febbraio 2007 prevede le seguenti tipologie di impianti fotovoltaici:
impianto fotovoltaico parzialmente integrato è l’impianto i cui moduli sono posizionati su elementi di arredo urbano e viario, superfici
esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione nelle tipologie elencate nella seguente
tabella (Allegato 2 del DM 19 febbraio 2007):
Tipologia specifica Descrizione
Tipologia specifica Descrizione
1 Moduli fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati. Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota
massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all’altezza minima della stessa balaustra
2 Moduli fotovoltaici installati su tetti, coperture, facciate, balaustre o parapetti di edifici e fabbricati in modo complanare alla superficie
di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d’appoggio stesse
3 Moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie in modo complanare alla
superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d’appoggio stesse
impianto fotovoltaico con integrazione architettonica è l’impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati in elementi di arredo urbano e
viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione secondo le tipologie
indicate nella seguente tabella (Allegato 3 del DM 19 febbraio 2007):
Tipologia specifica Descrizione
Tipologia specifica Descrizione
1 Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima
inclinazione e funzionalità architettonica della superficie rivestita
2 Pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto
3 Porzioni della copertura di edifici in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano il materiale trasparente o semitrasparente atto a permettere
l’illuminamento naturale di uno o più vani interni
4 Barriere acustiche in cui parte dei pannelli fonoassorbenti siano sostituiti da moduli fotovoltaici
5 Elementi di illuminazione in cui la superficie esposta alla radiazione solare degli elementi riflettenti sia costituita da moduli fotovoltaici
6 Frangisole i cui elementi strutturali siano costituiti dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto
7 Balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano gli elementi di rivestimento e copertura
8 Finestre in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano o integrino le superfici vetrate delle finestre stesse
9 Persiane in cui i moduli fotovoltaici costituiscano gli elementi strutturali delle persiane
10 Qualsiasi superficie descritta nelle tipologie precedenti sulla quale i moduli fotovoltaici costituiscano rivestimento o copertura
aderente alla superficie stessa
impianto fotovoltaico non integrato è l’impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse da quanto
sopra indicato, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di
qualsiasi funzione e destinazione.

2.11 Quali tipologie di moduli fotovoltaici sono ammessi dal DM 19 febbraio 2007?
I pannelli possono essere sia in silicio cristallino o in tecnologia ibrida, purché conformi alla Norma CEI EN 61215, sia in film sottile,
purché conformi alla Norma CEI EN 61646.
L’impiego di moduli in film sottile è consentito sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche.
Il DM 19 febbraio 2007 prevede che i moduli siano provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie alla
verifica dei moduli, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
Tali laboratori dovranno essere accreditati EA (European Accreditation Agreement) o dovranno aver stabilito con EA accordi di mutuo
riconoscimento.
Inoltre, nel caso di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 3 kW e realizzati secondo le tipologie di interventi valide ai fini del
riconoscimento dell’integrazione architettonica, in deroga alle certificazioni sopra indicate sono ammessi moduli fotovoltaici non
certificati secondo le norme CEI EN 61215 (per moduli in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (per moduli a film sottile) nel solo caso in cui
non siano commercialmente disponibili dei prodotti certificati che consentano di realizzare il tipo di integrazione progettato per lo
specifico impianto. In questo caso è richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto è progettato e realizzato per poter
superare le prove richieste dalla norma CEI EN 61215 o CEI EN 61646. La dichiarazione dovrà essere supportata da certificazioni
rilasciate da un laboratorio accreditato, ottenute su moduli similari, ove disponibili, oppure suffragata da una adeguata motivazione
tecnica. Tale laboratorio dovrà essere accreditato EA (European Accreditation Agreement) o dovrà aver stabilito con EA accordi di
mutuo riconoscimento.

2.12 Esiste un tetto massimo alla potenza totale (di tutti gli impianti) che può essere incentivata?
La potenza nominale cumulativa incentivabile di tutti gli impianti è di 1.200 MW. In aggiunta a tale potenza, hanno diritto a richiedere la
concessione delle tariffe incentivanti e, se del caso, del premio aggiuntivo, tutti gli impianti che entrano in esercizio entro 14 mesi dalla
data, pubblicata dal GSE, nella quale verrà raggiunto il limite dei 1.200 MW (24 mesi per i soli impianti i cui soggetti responsabili sono
soggetti pubblici).

2.13 Viene stilata una graduatoria per stabilire una priorità di accesso alle tariffe incentivanti?
Non è necessario stilare una graduatoria. Il GSE conteggia la potenza nominale cumulata degli impianti fotovoltaici entrati in esercizio,
fino alla data in cui si raggiungono i 1200 MW previsti dal DM 19 febbraio 2007, a partire dalla quale avranno comunque diritto a
richiedere la concessione delle tariffe incentivanti (e, se del caso, del premio aggiuntivo) tutti gli impianti che entrano in esercizio entro
14 mesi (24 mesi per soggetti responsabili che siano soggetti pubblici).
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2.14 L’incentivo in conto energia è cumulabile con altri incentivi e/o riconoscimenti?
Le tariffe incentivanti non sono cumulabili con:
certificati verdi;
il riconoscimento o la richiesta di detrazione fiscale (articolo 2, comma 5 della legge n. 289/02 e successive modifiche ed integrazioni);
incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione
anticipata, eccedenti il 20 % del costo di investimento per la realizzazione dell’impianto;
titoli di efficienza energetica.
Le tariffe incentivanti sono cumulabili con incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/ in
conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20 % del costo di investimento per la realizzazione dell’impianto
esclusivamente nel caso in cui il soggetto responsabile sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura
sanitaria pubblica.
Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell’IVA per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o
energia elettrica, di cui al DPR 633/1972 e al DM 29 dicembre 1999.
Si segnala che le tariffe ed i premi non sono applicabili alla produzione elettrica di impianti fotovoltaici realizzati per rispettare particolari
obblighi di legge in materia edilizia - previsti dal D.Lgs. n. 192/05 (prestazioni energetiche degli edifici) e successive modifiche ed
integrazioni o dalla legge n. 296/06 (Legge finanziaria per il 2007, articolo 1, comma 350) - entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 2010.
 

2.15 Quali i tempi per la comunicazione del riconoscimento della tariffa incentivante da parte del GSE?
Per tutti gli impianti, il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del DM 19 febbraio 2007, comunica al soggetto responsabile la tariffa
riconosciuta entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione.

2.16 Come avviene la stipula della convenzione con il GSE per l’erogazione degli incentivi?
A valle della valutazione della documentazione per la richiesta di concessione dell’incentivo (o del premio aggiuntivo), il GSE invia
direttamente al soggetto responsabile la lettera di avvio all’incentivazione o di riconoscimento del premio per poter formalizzare la
convenzione tramite portale web.
Successivamente, il soggetto responsabile compila due copie della convenzione (o dell’addendum alla convenzione) – disponibile nella
sezione del portale web ad accesso controllato e personalizzato predisposto dal GSE - ne sottoscrive una e le invia entrambe al GSE.
Ricevute le copie, il GSE trattiene la copia firmata, sottoscrive la seconda copia e la invia al soggetto responsabile.
A conclusione della procedura di stipula, gli originali della convenzione risultano firmati in modo disgiunto: l’originale a firma del solo
GSE rimane in possesso del soggetto responsabile, mentre l’originale a firma del solo soggetto responsabile rimane in possesso del GSE.

2.17 Un soggetto responsabile ammesso al conto energia può trasferire ad un terzo il diritto alle tariffe incentivanti? Come si deve procedere?
Il soggetto responsabile ammesso alle tariffe incentivanti può richiedere il trasferimento di titolarità della convenzione stipulata con il
GSE utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.gsel.it.
In caso di decesso del soggetto responsabile titolare della convenzione gli eredi dovranno utilizzare apposito modulo.
Il trasferimento di titolarità sarà efficace a decorrere dalla data indicata nella comunicazione scritta di accettazione da parte del GSE.

PREMIO PER USO EFFICIENTE DELL’ENERGIA

2.18 In cosa consiste il premio per l’uso efficiente dell’energia?
Il premio legato all’uso efficiente dell’energia consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa incentivante per gli impianti
operanti in regime di scambio sul posto e destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o comunque asservite
a unità immobiliari o edifici, dove con il termine edifico si intende (articolo 2, comma 1 del D. Lgs. 192/2005):
”…un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che
ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna
che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può
riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a se stanti”.

2.19 In quali casi si ha diritto a richiedere il riconoscimento del premio aggiuntivo e come viene calcolato tale premio?
Il diritto al premio ricorre qualora il soggetto responsabile si doti di un attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità
immobiliare (v. D. Lgs n. 192/05) che riporti anche l’indicazione dei possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e,
successivamente alla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico, effettui interventi, fra quelli indicati nella certificazione, che
conseguano - al netto dei miglioramenti derivati dall’installazione dell’impianto fotovoltaico - una riduzione certificata di almeno il 10%
dell’indice di prestazione energetica rispetto allo stesso indice individuato nella certificazione energetica stessa. L’esecuzione degli
interventi ed il conseguimento della riduzione debbono essere certificati tramite la produzione di una nuova certificazione energetica.
In mancanza delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (di cui all’articolo 6, comma 9 del D. Lgs. n. 192/05 e
successive modifiche ed integrazioni) l’attestato di certificazione energetica è sostituito dalla qualificazione energetica (prevista dal
medesimo Decreto Legislativo).
L’esecuzione di nuovi interventi che conseguano un’ulteriore riduzione certificata di almeno il 10% del fabbisogno di energia di calcolo
dell’edificio o unità immobiliare rispetto al fabbisogno medesimo prima dei nuovi interventi, rinnova il diritto al premio.
Il premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa, pari alla metà della percentuale di riduzione conseguita e certificata
del fabbisogno di energia (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale).
Il premio compete altresì, nella misura del 30% della tariffa incentivante, agli impianti operanti in regime di scambio sul posto che
alimentano, anche parzialmente, utenze all’interno o asservite a unità immobiliari o edifici completati successivamente dall’entrata in
vigore del DM 19 febbraio 2007 ed aventi, sulla base di idonea certificazione, un valore limite di fabbisogno di energia annuo per metro
quadro di superficie utile inferiore di almeno il 50% rispetto a quanto indicato nell’allegato C del D. Lgs. n. 192/05 e successive
modifiche ed integrazioni.
In tutti i casi, il premio non può mai superare il 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell’impianto.
Si segnala, infine, che gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio a seguito di potenziamento non possono accedere al premio.

2.20 Quali le tempistiche ed il periodo di riconoscimento del premio aggiuntivo?
Il premio è riconosciuto a decorrere dell’anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda e viene erogato per tutto il
periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante.

2.21 Cosa accade in caso di cessione congiunta dell’edificio o unità immobiliare e dell’impianto fotovoltaico ai quali sia stato riconosciuto
il diritto al premio aggiuntivo?
La cessione congiunta comporta la cessione contestuale del diritto alla tariffa maggiorata per il periodo di incentivazione residuo rispetto
ai 20 anni complessivi previsti.

INFORMAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONCESSIONE TARIFFE INCENTIVANTI

2.22 Quale l’iter per accedere alle tariffe incentivanti?
L’iter generale da seguire per accedere all’incentivazione è il seguente:
il soggetto responsabile inoltra il progetto preliminare al gestore di rete competente e chiede la connessione alla rete;
nel caso di impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, contestualmente alla richiesta di connessione, il
soggetto specifica se intende avvalersi o meno del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta;
ad impianto ultimato, il soggetto responsabile comunica la conclusione dei lavori al gestore di rete competente;
entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, - pena la decadenza dal diritto all’incentivo – il soggetto responsabile è
tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa. Il termine per la presentazione della richiesta èperentorio pena la non ammissibilità alle tariffe.