venerdì 1 gennaio 2010

Delibera n. 88/07 - Disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione dell'11 aprile 2007
Visti:
  • il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (di seguito: decreto legislativo n. 626/94);
  • il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e sue successive modifiche e integrazioni(di seguito: decreto legislativo n. 504/95);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 13 maggio 1999, n. 133 (di seguito: legge n. 133/99);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
  • la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge n. 296/06);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. n. 445/00);
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2005, come integrato e modificato dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005);
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 24 ottobre 2005 recante aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: decreto ministeriale 24 ottobre 2005);
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 6 febbraio 2006);
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007 (di seguito: decreto ministeriale 19 febbraio 2007);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2005, n. 188/05, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 188/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2006, n. 28/06, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 28/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06, (di seguito: deliberazione n. 292/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2007, n. 40/07 (di seguito: deliberazione n. 40/07);
  • il documento per la consultazione 26 febbraio 2007, recante Disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione (di seguito: documento per la consultazione 26 febbraio 2007);
  • le osservazioni al documento per la consultazione, di cui al precedente alinea, pervenute all'Autorità.
Considerato che:
  • l'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 prevede che la produzione netta degli impianti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del medesimo decreto ha il diritto al rilascio dei certificati verdi, sempre che i medesimi impianti siano muniti di vigente qualifica, di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto;
  • gli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 28 luglio 2005 e l'articolo 6 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 prevedono l'erogazione di incentivi proporzionali all'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici realizzati in conformità ai suddetti decreti;
  • l'articolo 10, comma 7, primo periodo, della legge n. 133/99 prevede che l'esercizio di impianti che utilizzano fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non sia soggetto agli obblighi di apertura di officina elettrica ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo n. 504/95;
  • la mancata apertura dell'officina elettrica di cui al precedente alinea e la conseguente mancanza dell'obbligo di comunicazione all'Ufficio tecnico di finanza della dichiarazione annuale di produzione di energia elettrica determina un'assenza di qualsiasi forma di controllo da parte di soggetti terzi sui dati di misura relativi alla produzione di energia elettrica a cui si applicano disposizioni normative che comportano l'utilizzo esplicito di detta misura;
  • con la deliberazione n. 188/05, tenendo conto delle problematiche relative al precedente alinea, l'Autorità ha introdotto disposizioni inerenti il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, definendo le responsabilità e le modalità del medesimo servizio unicamente in relazione agli impianti fotovoltaici che usufruiscono delle incentivazioni di cui al decreto ministeriale 28 luglio 2005;
  • ad oggi, non risultano ancora definite le responsabilità e le modalità del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta in relazione agli impianti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 che richiedono il rilascio dei certificati verdi.
Considerato che:
  • l'articolo 1, comma 89, della legge n. 239/04 attribuisce all'Autorità il compito di effettuare annualmente il monitoraggio dello sviluppo degli impianti di piccola generazione e di microgenerazione oltre che degli effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico;
  • il monitoraggio di cui al precedente alinea, nonché la valutazione degli effetti che la generazione distribuita può avere sul sistema elettrico, anche alla luce dell'alto potenziale di diffusione di tali tipologie impiantistiche, potrebbe rendere necessario disporre delle misure orarie dell'energia elettrica prodotta;
  • la possibile futura trasformazione della rete di distribuzione da rete passiva in rete attiva, con le conseguenze in termini di modalità di esercizio della medesima rete, nonché dei carichi e delle produzioni connesse alla rete, potrebbe richiedere la conoscenza, da parte del gestore di rete, delle misure relative all'energia elettrica prodotta dagli impianti che insistono sulla rete;
  • le recenti disposizioni dell'Autorità in materia di misura dell'energia elettrica immessa e prelevata sono volte all'installazione di misuratori in grado di rilevare e rendere fruibile per via telematica al gestore di rete, tra l'altro, la misura oraria delle predette grandezze.
Considerato che:
  • con la deliberazione n. 40/07 l'Autorità ha avviato un procedimento in materia di valutazione dell'impatto sul sistema elettrico della generazione distribuita ai fini dell'aggiornamento del relativo quadro regolatorio per quanto di pertinenza della medesima Autorità; e che, nell'ambito del predetto procedimento, è stato pubblicato il documento per la consultazione 26 febbraio 2007;
  • in risposta al documento per la consultazione 26 febbraio 2007:
    1. le imprese distributrici hanno rappresentato, tra l'altro, che:
      1. la responsabilità del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta dovrebbe essere attribuita al gestore di rete indipendentemente dalla taglia dell'impianto, o al più si dovrebbe confermare quanto previsto dal Testo integrato con riferimento alla misura dell'energia elettrica immessa;
      2. lasciare in capo al produttore l'attività di rilevazione, pone un evidente problema relativamente alla sicurezza del dato e alle attività collegate alla convalida del medesimo;
      3. la conoscenza, da parte del gestore di rete, delle misure relative all'energia degli impianti che insistono sulla propria rete sia necessaria non solamente in funzione delle disposizioni regolatorie attuali, ma anche in vista dei possibili sviluppi che la generazione distribuita avrà nel prossimo futuro, con le prevedibili conseguenze che ciò comporterà in termini di esercizio della rete e gestione dei carichi;
      4. sia necessario dotare gli apparecchi di misura di dispositivi per l'interrogazione e l'acquisizione da remoto delle misure rilevate per gli impianti di qualunque taglia;
      5. sia opportuno che i suddetti dispositivi siano teleleggibili dal gestore di rete cui l'impianto è connesso e che nel caso dei misuratori relativi ad impianti di produzione in bassa tensione siano conformi alle disposizioni della deliberazione n. 292/06;
      6. sia opportuno applicare le disposizioni di cui al presente provvedimento sia alle nuove installazioni di misuratori atti a rilevare l'energia prodotta dagli impianti di produzione, sia alle apparecchiature esistenti, prevedendo che tale processo abbia la stessa gradualità prevista nella delibera n. 292/06;
    2. i produttori hanno rappresentato posizioni non univoche e, in particolare:
      1. hanno espresso la necessità di dare facoltà al produttore, indipendentemente dalla potenza dell'impianto di produzione, di scegliere se affidare il servizio di misura al gestore di rete o di effettuarlo in proprio;
      2. hanno espresso l'opportunità di dotare gli apparecchi di misura di dispositivi per l'interrogazione e l'acquisizione da remoto delle misure rilevate, per gli impianti di qualunque taglia;
      3. ritengono sia opportuno applicare le disposizioni del presente provvedimento soltanto ai nuovi impianti, eventualmente lasciando facoltà di adeguamento al nuovo regime per gli impianti esistenti.
Ritenuto opportuno:
  • prevedere, nel caso di impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW realizzati con la finalità di usufruire degli incentivi previsti dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, che il gestore di rete sia responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, confermando il principio di cui alla deliberazione n. 188/05;
  • estendere quanto previsto al precedente alinea a tutti gli impianti di potenza non superiore a 20 kW che entrano in esercizio successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento e a cui si applicano disposizioni normative che comportano l'utilizzo esplicito di detta misura;
  • attribuire, nel caso di impianti di produzione di potenza superiore ai 20 kW a cui si applicano disposizioni normative che comportano l'utilizzo esplicito della misura dell'energia elettrica prodotta, la responsabilità del servizio di misura al produttore lasciando facoltà al medesimo di avvalersi del gestore di rete per l'effettuazione delle attività di misura dell'energia elettrica prodotta;
  • prevedere, nel caso di impianti fino a 20 kW, che il produttore corrisponda al responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta un corrispettivo annuale definito dall'Autorità;
  • prevedere, nel caso di impianti con potenza superiore ai 20 kW per i quali il produttore decida di avvalersi del gestore di rete, che il corrispettivo per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta sia stabilito dal gestore di rete medesimo sulla base di modalità e condizioni rese pubbliche dai predetti gestori ed applicate in via non discriminatoria a tutti i soggetti interessati;
  • prevedere che, nel caso di impianti fino a 20 kW a cui si applicano disposizioni normative che comportano l'utilizzo esplicito della misura dell'energia elettrica prodotta, il posizionamento delle apparecchiature di misura sia concordato con il produttore sulla base di scelte razionali, volte ad ottimizzare l'entità ed il costo degli interventi necessari e nel rispetto di alcuni requisiti minimi;
  • prevedere che le apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta siano dotate di appositi dispositivi anti-frode
DELIBERA
  1. di approvare le disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione come indicate nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di abrogare i commi 5.3 e 5.6 della deliberazione n. 28/06;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore con decorrenza dalla data della sua prima pubblicazione.